Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 19


I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla cassa nazionale del notariato a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (10).

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