Regio Decreto Legge del 1937 numero 1666 art. 13


Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli artt. 12 e 13 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 (7), nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della corte d'appello menzionato nell'articolo precedente.

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