Regio Decreto Legge del 1924 numero 1737 art. 32


Il diritto fisso di cui all'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 (Vedi ora l'art. 40, ultimo comma, L. 22 novembre 1954, n. 1158), nel caso di più operazioni derivanti dalla stessa richiesta, non è applicabile alle operazioni accessorie, che siano presupposto o conseguenza della richiesta, per disposizione di legge.
I verbali di passaggio di testamento pubblico agli atti fra vivi, di deposito e pubblicazione di testamento olograto e di apertura di testamento segreto, nonché relative copie per denunzia di successione, sono soggetti al diritto di richiesta.
È abolito lo speciale registro cronologico di cui all'art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In luogo del numero prescritto dal comma 3° dello stesso articolo, deve indicarsi il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti oppure il numero sotto il quale la partita è annotata nel registro delle operazioni a debito.

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