Regio Decreto Legge del 1924 numero 1737 art. 23


1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.
2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.
(Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

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