Regio Decreto Legge del 1924 numero 1737 art. 21


Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli artt. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e 81 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono per ciascuno dei due repertori compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente con effetto dal 1° gennaio 1925.
È abrogata la disposizione dell'art. 72 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto stabilisce che gli atti siano forniti di un indice alfabetico delle parti.

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