Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 81


abrogato
[1. I marchi già trascritti al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto del precedente art. 48.
2. Ai fini dell'applicazione del medesimo art. 48, il decorso del termine stabilito in tale articolo ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

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