Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 77


abrogato
[1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.
2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.
(Così sostituito dall'art. 65, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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