Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 76


abrogato
[1. Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nell'attestato originale di registrazione.
2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio, nello Stato le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I mutamenti del nome del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione.
(Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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