Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 49


abrogato
[1. Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15:
1° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
2° gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
3° le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti (Comma così modificato dall'art. 46, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480);
Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.
Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
4° i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti