Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 47


abrogato
[1. Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;
b) se è in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 21;
d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b).
(Articolo così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 47"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti