abrogato [1. Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;
b) se è in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;
c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 21;
d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera b).
(Articolo così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.