Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 38


abrogato
[1. La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda.
2. Del pari, la tassa di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
( Articolo così sostituito dall'art. 35, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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