Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 36


abrogato
[1. La registrazione del marchio d'impresa è soggetta alle seguenti tasse:
a) tassa di domanda di prima registrazione;
b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni;
c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale.
2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre la tassa stabilita dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.
(Articolo così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbrai

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