Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 33


abrogato
[1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facoltà di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni (37/e)] (1/b).
(Il presente articolo, già modificato dall'art. 30, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è stato successivamente così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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