Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 29


abrogato
[1. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:
1° se può trovare applicazione l'art. 2 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
2° se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera a), 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e 21 (Numero così sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480;
3° se concorrono le condizioni di cui all'articolo 23;
4° se, nell'ipotesi di cui all'art. 24, concorrono le condizioni volute dalle Convenzioni internazionali.
2. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
(Comma così sostituito dall'art. 29, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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