Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 28


aggiornato
[1. Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.
2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo.
(Articolo così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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