Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 27


abrogato
[1. Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
(Comma così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480)
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui al successivo art. 53, sospende il termine assegnato dall'Ufficio].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 27"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti