Regio Decreto del 1942 numero 929 art. 24


abrogato
[1. Il diritto di ottenere ai sensi delle Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.
(Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480).]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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