Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 89


ELENCHI DEI CREDITORI E DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI MOBILIARI E BILANCIO
1. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
(Comma prima sostituito dall'art. 75, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 del medesimo decreto)
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

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