Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 78


CONTO CORRENTE, MANDATO, COMMISSIONE
1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
(Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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