Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 71


abrogato EFFETTI DELLA REVOCAZIONE
[1. Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il
suo eventuale credito].
(Articolo abrogato dall'art. 56, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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