Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 33


RELAZIONE AL GIUDICE E RAPPORTI RIEPILOGATIVI (Rubrica così modificata dal comma 6 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
(Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, dall'art. 3, comma 6, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
(Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)
3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
(Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)
4. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
(Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)
5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
(Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

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