Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 29


ACCETTAZIONE DEL CURATORE
1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.
2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
(Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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