Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 27


SEZIONE III Del curatore (NOMINA DEL CURATORE)
1. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.
(Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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