Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 261


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
1. Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.
2. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

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