Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 260


CONCORDATO PREVENTIVO
1. La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
2. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

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