Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 253


RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
1. Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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