Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 238


CAPO IV Disposizioni di procedura (ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO)
1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 238"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti