Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 236-bis


FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
(Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
(Articolo inserito dall'art. 33, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)

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