Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 234


ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000.

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