Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 230


OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO
1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000.

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