Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 228


INTERESSE PRIVATO DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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