Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 223


CAPO II Reati commessi da persone diverse dal fallito (FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA)
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
(Numero così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

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