Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 201


EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE PER I CREDITORI E SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

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