Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 191


POTERI DI GESTIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
[1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.
3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116].
(Il presente Titolo, comprendente gli articoli da 187 a 193, è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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