Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 179


CAPO V Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. degli accordi di ristrutturazione di debiti (Rubrica così sostituita dall'art. 145, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006) (MANCATA APPROVAZIONE DEL CONCORDATO)

1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
(Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
2. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.
(Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d-ter), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)

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