Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 174


CAPO IV Della deliberazione del concordato preventivo (ADUNANZA DEI CREDITORI)
1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.
3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
4. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

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