Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 151


FALLIMENTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA: POLIZZA ASSICURATIVA E FIDEIUSSIONE BANCARIA
1. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.
(Articolo così sostituito dall'art. 134, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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