Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 146


CAPO X Del fallimento delle società (AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, LIQUIDATORI E SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA)
1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
2. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
(Articolo così sostituito dall'art. 130, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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