Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 136


ESECUZIONE DEL CONCORDATO
1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
(Comma così modificato dall'art. 123, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
(Comma così modificato dall'art. 123, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

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