Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 123


EFFETTI DELLA RIAPERTURA SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI
1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
(Comma così modificato dall'art. 113, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
(Comma così modificato dall'art. 113, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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