Regio Decreto del 1942 numero 239 art. 12


Girata dei titoli azionari.
La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalità e la nazionalità del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non è interamente liberato, è necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
La girata è scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.
La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione,
essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a ciò delegati.
I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione
del girante anche quando la girata è fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo
in qualità di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.
L'autenticazione può essere fatta anche con la semplice formula: «vera la firma di ...» .
L'autenticante risponde dell'identità del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario
e della loro capacità. Egli si accerta altresì che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.
La firma dell'autenticante è esente da legalizzazione.
Nessuna imposta di registro o bollo è dovuta per le girate

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