Regio Decreto del 1940 numero 1443 art. 133


Pubblicazione e comunicazione della sentenza:
1. la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l' ha pronunciata;
2. il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

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