Regio Decreto del 1939 numero 1127 art. 17


abrogato
[Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 ]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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