Regio Decreto del 1933 numero 215 art. 4


4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.
Per i Comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.
Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

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