Regio Decreto del 1933 numero 215 art. 3


Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge; a quelli dei Comprensori di 2ª categoria con decreto reale.
In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

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