Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 99


Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano
dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e
gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

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