Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 98


L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per
territorio può autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi,
compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca
di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal
caso sono applicabili gli artt. 7 e 8 della L. 25 giugno 1865, n.
2359, sulla espropriazione per pubblica utilità e gli articoli 64 e
seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee
dei terreni.

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