Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 97


Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque
sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle
proprietà private, osservate le norme stabilite dall'art. 7 della L.
25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti
previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché
i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del
fondo, ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.
Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell'ufficio del
Genio civile, si accerti l'entità dei danni che con i lavori si
producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di
cui al precedente art. 95.
Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere
prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una
somma adeguata.

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