Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 95


Salva la facoltà attribuita al proprietario nell'art. 93, chi, nei
comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a ricerche di acque
sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve
chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio civile, corredando
la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione
che si propone di eseguire.
L'ufficio del Genio civile dà comunicazione della domanda al
proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le
opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone
l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui
territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni
eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a
presentare opposizione.
Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio civile, sentito
l'ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non
vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino
motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio civile nega
l'autorizzazione, l'interessato può reclamare al Ministro dei lavori
pubblici, che provvede definitivamente sentito il Consiglio
superiore.
Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in
cui vi siano opposizioni.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le
modalità, i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal
richiedente e la indennità da corrispondersi anticipatamente al
proprietario del suolo.
Sulle contestazioni per la misura di tale indennità è fatta salva
agli interessati l'azione innanzi all'autorità giudiziaria.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 95"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti