Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 93


Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela
della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha
facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare
liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo
fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla
legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed
orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e
l'abbeveraggio del bestiame.

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